a) le aree tutelate, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in
considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli
impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell’autorizzazione;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti, nelle quali, invece, la realizzazione di opere e
interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell’ambito del procedimento inerente al
titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio
dell’autorizzazione;
c) le aree compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e
riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione.